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1. Premessa

Con la sentenza n. 305, pubblicata il 22 febbraio 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, seppur con un obiter dictum, ha offerto l’occasione per ripercorrere la storia evolutiva della progressiva procedimentalizzazione dello ius aedificandi.
Il Collegio salentino, nel dichiarare l’invalidità di un’ordinanza di demolizione per carenza istruttoria, afferma che «prima dell’entrata in vigore della legge 28.1.1977, n. 10, l’approvazione apposta dal Sindaco al verbale della seduta della commissione edilizia nella quale era stato espresso parere favorevole al progetto esibito costituiva vera e propria determinazione positiva sulla domanda, e cioè autorizzazione a costruire»1.

Siffatta affermazione offre l’abbrivio per analizzare – seppur sinteticamente e senza pretesa di esaustività – come si sia evoluto nel tempo l’esercizio dello ius aedificandi, passando da diritto potestativo strettamente correlato alla proprietà terriera, a facoltà procedimentalizzata in funzione della soggezione al potere autorizzatorio della p.a., fino a poterne oggi ventilare una effettiva scorporazione dal diritto di proprietà. Procedimentalizzazione che, a sua volta, ha attraversato varie fasi – tra cui quella divisata dal T.A.R. leccese– che riflettono l’evoluzione ricostruttiva dell’istituto, sorto come “facoltà assoluta” e progressivamente imbrigliato in una rigida codificazione del suo esercizio.,….Continua a leggere

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