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Il contributo esamina come il Legislatore del 1865, discostandosi dal modello napoleonico, a proposito di dote, scelse di improntare la disciplina dei rapporti tra coniugi al principio della libertà contrattuale, prevedendo che, in mancanza di una convenzione ad hoc, tali rapporti dovessero considerarsi mantenuti come erano prima del matrimonio, per cui ciascun coniuge esercitava ex se i propri diritti sui propri beni. Riguardo a tale prerogativa nacque un dibattito significativo tra teoria e prassi che, affrontando il problema della convivenza di due ‘statuti’ (dotale e della comunione dei beni), coglieva appieno i tratti autentici della società coniugale impegnata in un grosso travaglio.

Parole chiave: Dote, Codice Pisanelli, Diritto di famiglia 

The essay examines how the Legislature of 1865, departing from the Napoleonic model, on the subject of dowry, chose to imbue the regulation of relations between spouses with the principle of freedom of contract, providing that, in the absence of an ad hoc convention, such relations were to be considered maintained as they were before marriage, whereby each spouse exercised ex se his or her rights over his or her property. Regarding this prerogative, a significant debate arose between theory and practice, which, by addressing the question of the coexistence of two ‘statutes’ (dotal and community property), fully captured the authentic features of the conjugal society engaged in great travail.

Keywords: Dowry, Pisanelli Code, Family Law….Continua a leggere

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