Scarica l’articolo completo in pdf


Il iustitium repubblicano romano, laddove sussistesse una conclamata situazione di pericolo o calamità generale, prevedeva la disapplicazione della iurisdictio, la sospensione delle ordinarie magistrature e di ogni norma, concretando una deroga “costituzionale”. In tale regime di disapplicazione, con ogni mezzo eccezionale, da coloro cui incombeva l’edicere iustitium si perseguiva il compito di traghettare lo Stato oltre il momento critico, salvo poi, al ristabilimento della pax, il ripristino degli iura e del dicere ius1. La rottura della continuità costituzionale, accoppiata ad una sospensione della funzione giurisdizionale ridotta all’espletamento delle sole attività eccezionali, ha radici antiche e spesso correlate al sovrastante pericolo per la comunità. Non che il ricorso alla sospensione della giurisdizione ordinaria abbia sempre trovato sede nell’effettiva necessità generale, rispondendo piuttosto a variegate opportunità politiche o militari: basti pensare all’utilizzo dello stesso iustitium che si presume attuato nel 133 a.c. da Tiberio Sempronio Gracco come deterrente per il proprio plebiscito sull’ager publicus2. Per la manomissione della giurisdizione in ben successive fattispecie storiche – e in particolari frangenti – non si è vertito tanto in termini di sospensione quanto di sostituzione di giurisdizione: nei conflitti, in cui la giurisdizione ordinaria cede il passo a quella militare3; …Continua a leggere

Newsletter di Iurisdictio
Iscriviti alla nostra newsletter
Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare la tua iscrizione

Manteniamo i tuoi dati privati Leggi la nostra Privacy Policy.

Avviso: per evitare che la mail finisca nella cartella SPAM o PROMOZIONI ti chiediamo di aggiungerci alla tua lista dei contatti.