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Abstract
Il codice penale italiano del 1889 introdusse il concetto di infermità di mente per circoscrivere le ipotesi di non punibilità legate alla mancanza di coscienza o libertà dei propri atti al momento del compimento dell’azione delittuosa. L’applicazione pratica di questa formula richiese un intervento energico della giurisprudenza di legittimità per circoscrivere la scriminante alla sola sussistenza di stati patologici ed escluderla dagli stati passionali.

The Italian penal code of 1889 introduced the concept of mental infirmity to circumscribe the hypotheses of non-punishability linked to the lack of consciousness or freedom of one’s acts at the time the criminal action was committed. The practical application of this rule required energetic intervention by the jurisprudence of legitimacy to circumscribe the exemption from punishment to the mere existence of pathological states and exclude it from passionate states.

Parole chiave Codice penale, infermità di mente, giurisprudenza Penal Code, mental infermity, case law

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