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1. L’emergenza e la necessità come fonti del diritto 
«Non vi sono eccezioni nel diritto. Vi sono regole». Così inizia il saggio che Luigi Rossi dedica alla nozione di necessità nell’ambito del diritto pubblico1, scegliendo un tema che appare sin dagli inizi in significativa
sintonia con Santi Romano2 e il saggio che quest’ultimo, all’incirca ventisei anni prima, aveva dedicato allo stato d’assedio proclamato in occasione del terremoto calabro-messinese. In questo saggio Santi Romano valorizzava l’idea di necessità come fonte del diritto, ma nei limiti previsti dalle tutele dell’ordinamento giuridico. I poteri di necessità, che poggiano su tale ordinamento, pur non essendo previsti dallo Statuto albertino, sono stati una risposta allo stato di necessità che si attiva quando un evento straordinario – in origine la guerra e la guerra civile, ma poi anche fenomeni naturali – altera la vita ordinaria. Si deve a Rossi l’avere fatto riferimento alla formula citata da Bethmann-Hollweg, a proposito dell’invasione del Belgio, Not kennt kein Gebot3 in occasione della Grande guerra. Indubbiamente, durante il primo conflitto mondiale, il problema dello stato d’eccezione si era posto in maniera molto forte, dato il rafforzamento dei poteri dell’esecutivo ai danni del Parlamento. Questo fenomeno si può registrare in tutti i Paesi coinvolti nella Grande guerra, dunque in una prospettiva europea, ma non solo. La disamina dello stato d’assedio, che unisce lo studio sullo stato d’eccezione sia di Rossi che di Romano, evidenzia come lo stato d’assedio abbia lungamente rappresentato, nella sua forma di assedio politico o fittizio, uno dei punti di osservazione dell’emergenza: lo stato di guerra, infatti, era naturalmente connesso allo stato di necessità e all’assedio militare, come anche a quello politico, che in tempo di pace ne rappresentava un’evoluzione e un prolungamento4. Lo spostamento della giurisdizione relativamente ai civili in capo ai tribunali di guerra era un’altra conseguenza della dichiarazione di stato d’assedio, che conferma come l’istituto fosse nato in seno al diritto penale militare……

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