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  1. La vicenda processuale (Cass., sez. III, Ord. n. 21281 del 16 marzo 2018).

Un’area demaniale marittima, ed il prospiciente specchio di acqua, destinati a sede di un circolo tennis e vela e relativo campo boe, venivano sottoposti a sequestro dal GIP competente che riteneva sussistente il fumus del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo, ex artt. 54 (occupazioni e innovazioni abusive) e 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata) di cui al R.D. n. 327/1942 (c.d. Codice della Navigazione). Avverso tale ordinanza il proprietario del circolo proponeva ricorso per Cassazione per diversi motivi di doglianza. In particolare, egli deduceva, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all’albo ex art. 613 c.p.p., violazione di Legge in relazione agli artt. 54 e 1161 del Cod. Nav., nonché dell’art. 1, D.L. n. 400/1993 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) e dell’art. 1, co. 18, del D.L. n. 194/2009 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative). A parere del ricorrente, non si discuteva di una ipotesi di rinnovo, bensì di proroga di concessione demaniale marittima per finalità ricreative sportive soggetta, quindi, alla disciplina di cui all’ art. 1, D.L. n. 400/1993 e ciò alla luce della proroga quinquennale (dal 31.12.2015 al 31.12.2020) introdotta dal D.L. n. 179/2012, art. 34 duodecies, della scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative sportive, nonché destinate a porti turistici, porti, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto…..Continua a leggere


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